Esonero

Sono esonerati dall’assolvimento dell’obbligo coloro che:
- hanno raggiunto il 65° anno di età o il 35° anno di anzianità di iscrizione all’Albo;
- non esercitano la professione neppure occasionalmente
Sono previste riduzioni in caso di maternità, grave malattia o infortunio, ecc. (art. 10)

L’esonero è subordinato alla compilazione della relativa sezione nella propria scheda personale disponibile nel SIDAF

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